L'ATTIVITÀ VENATORIA art. 15, comma 3 della Legge
Regionale n. 49/1995
LA CATTURA, L'UCCISIONE, IL DISTURBO DELLE SPECIE ANIMALI
LA RACCOLTA ED IL DANNEGGIAMENTO DELLE SPECIE VEGETALI
L'INTRODUZIONE, DA PARTE DI PRIVATI, DI ARMI, ESPLOSIVI, MUNIZIONI e qualsiasi mezzo distruttivo
o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni
L'USO DI FONTI DI RUMORE O LUMINOSE, TALI DA RECARE DISTURBO alla quiete ed agli ambienti
naturali, fatte salve le normali attività di utilizzo, o quelle espressamente autorizzate
IL CAMPEGGIO LIBERO salvo i casi in cui sia strettamente funzionale alle attività
di fruizione leggera consentite o a quelle di fruizione organizzata, nel rispetto delle eventuali prescrizioni;